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La guida pratica per gli operatori sociali e sanitari

SE SEI UN OPERATORE SANITARIO, AMMINISTRATIVO O SOCIALE CHE OPERA IN SANITA', E' NECESSARIO CHE TU SAPPIA QUALI SONO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (VEDI ALLEGATO TECNICO), I DIRITTI E I DOVERI DI ASSISTENZA DEGLI STRANIERI PRESENTI NEL NOSTRO PAESE.

1. Tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza, hanno l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale. Con l'obbligatorieta' si e' in effetti voluto facilitare la tutela della salute degli stranieri, che e' anche a garanzia della salute di tutti.

2. Con l'iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani. Cio' rende tutto piu' facile: quello che e' previsto per i cittadini italiani (medicina preventiva, medicina generale, visite ed esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica, esenzione ticket, etc) vale anche per gli stranieri immigrati iscritti al Ssn.

3. L'assistenza e' garantita anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

4. L'iscrizione si effettua presso la Asl di residenza o di dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino allo scadere del permesso. Per iscriversi sono sufficienti il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza (sostituibile, se lo straniero non e' residente, con una sua dichiarazione scritta di dimora abituale). Se un straniero che ne ha obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la sua iscrizione, cio' non deve comportare in alcun modo l'impossibilita' ad assisterlo: in questo caso, anzi, l'iscrizione allo scadere del permesso di soggiorno e' sufficiente che lo straniero esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciato dalla Questura.

5. Gli stranieri studenti o collocati alla pari, e quelli con permesso di soggiorno per altri motivi, ad esempio per residenza elettiva o per motivi religiosi, hanno due possibilita': o sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternita', o iscriversi volontariamente al Ssn pagando una quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del permesso. Con l'iscrizione volontaria al Ssn possono essere assistiti anche eventuali figli a carico: cio' significa che questi bambini possono avere il "pediatra di libera scelta". Questa iscrizione ha validita' annuale e va quindi rinnovata.

6. Se gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di breve durata, per esempio per affari o per turismo, devono avere un'assicurazione privata, o altrimenti pagare per intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute. Queste ultime categorie non possono quindi iscriversi al Ssn.

7. Anche agli stranieri irregolari (cioe' privi di permesso di soggiorno in corso di validita'), sono comunque assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva.
In particolare sono garantiti:
- la tutela della gravidanza e della maternita';
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale;
- le profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
L'erogazione di queste prestazioni e' legata ad una tessera / codice "STP" (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciabile dalle Aziende sanitarie.
Queste disposizioni rispondono soprattutto ad esigenze di sanita' pubblica: la "clandestinita' sanitaria" non conviene infatti a nessuno!
Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)".

8. In caso che gli stranieri siano indigenti, le prestazioni citate al punto 7 gli sono assicurate senza spese a loro carico, ad eccezione dei casi in cui, anche per gli stranieri regolari e per gli italiani, sia previsto il pagamento del ticket.
L'indigenza deve essere dichiarata compilando un modulo che e' allegato alla Circolare ministeriale n. 5/2000.

9. La legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorita' di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani). Se cio' avvenisse, in breve tempo nessun clandestino si rivolgerebbe piu' alle strutture sanitarie e questo e' proprio cio' che bisogna
evitare: non vi sarebbe infatti altra possibilita' efficace di verificare le condizioni di salute dei soggetti comunque presenti sul territorio nazionale, a tutela della salute dell'intera collettivita! Inoltre compito precipuo degli operatori e dell'organizzazione sanitari e' di aiutare chi sta male.

10. Il cittadino straniero presente all'estero puo' essere curato in Italia qualora gli venga concesso un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per cure mediche. Per ottenerlo occorre che siano soddisfatti una serie di requisiti e adempimenti di natura giuridico-amministrativa (dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata), economica (versamento alla stessa struttura di un deposito cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste), e sociale (documentazione comprovante disponibilita' di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore).

Fonte : ASI Agenzia Sanitaria Italiana