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Informazioni legali

LAVORO DOMESTICO

LA MATERNITA'

A) LA MATERNITA' DELLE LAVORATRICI DOMESTICHE ITALIANE
Normativa di riferimento: dlgs. 26/3/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53); CCNL Lavoro domestico 8/3/2001, valido fino al 7 marzo 2005; D.P.R. 31/12/1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali).

- La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio della gestazione fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè fino a tre mesi dopo il parto, purchè la gravidanza sia intervenuta durante il rapporto di lavoro (cfr. art. 25, CCNL lavoro domestico 8/3/2001 e art. 62 dlgs. n. 151/2001).

- L'unica eccezione al principio sopra indicato consiste nella "giusta causa", consistente nella realizzazione da parte della lavoratrice di mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria (art. 25, CCNL lavoro domestico 8/3/2001).

- La lavoratrice in stato di gravidanza non può lavorare nei seguenti periodi (art. 25, CCNL lavoro domestico 8/3/2001; combinato disposto degli artt. 62, 16 e 20 dlgs. n. 151/2001):
1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
2) in alternativa, durante il mese precedente la data presunta del parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Adottando questa soluzione, la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro durante i quattro mesi successivi al parto (cfr. infra, punto 4);
3) durante il periodo cha va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
4) durante i tre mesi successivi al parto (o durante i quattro mesi successivi al parto per il caso che la lavoratrice abbia scelto di lavorare sino a un mese prima della data presunta del parto - cfr. supra, punto 2);
5) durante gli ultimi giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

- Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice domestica ha diritto all'indennità di maternità da parte dell'INPS, a condizione che:
1) nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultino versati (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;
2) in alternativa, nei 12 mesi anteriori all'inizio dell'assenza obbligatoria risultino versati (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico (art. 4, D.P.R. 31/12/1971, n. 1403).
L'INPS paga direttamente l'indennità, senza che il datore di lavoro sia obbligato ad anticipare le somme per poi chiedere il rimborso (artt. 22 e 62, dlgs. n. 151/2001).
- La lavoratrice domestica non ha diritto all'assenza facoltativa per maternità, e cioè all'assenza dalla fine del periodo di astensione obbligatoria fino a un anno di età del bambino (art. 62, dlgs. n. 151/2001, CCNL Lavoro Domestico 8/3/2001).

- Durante la gravidanza, la lavoratrice ha diritto all'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale e può anche usufruire, presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale (combinato disposto degli art. 6, comma 3, e 62, dlgs. n. 151/2001).

B) LA MATERNITA' DELLE LAVORATRICI DOMESTICHE EXTRACOMUNITARIE
Normativa di riferimento: dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, dlgs. n. 286/1998); dlgs. 26/3/2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della l. 8 marzo 2000, n. 53); CCNL Lavoro domestico 8/3/2001, valido fino al 7 marzo 2005; D.P.R. 31/12/1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali).

1) Le lavoratrici domestiche extracomunitarie regolarmente soggiornanti in Italia (e cioè in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale) o che hanno richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, godono dello stesso trattamento riservato alle lavoratrici italiane (art. 2, comma 3, dlgs. n. 286/1998).
Per queste lavoratrici extracomunitarie, pertanto, valgono tutti i principi in materia di maternità applicabili alle lavoratrici domestiche italiane.
Le lavoratrici extracomunitarie regolarmente soggiornanti in Italia (o in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno) hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale. L'iscrizione determina piena parità rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale a tutela della maternità (art. 34, dlgs. n. 286/1998).

2) Le persone extracomunitarie non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale non possono essere regolarmente assunte.
Pertanto, la normativa nazionale a tutela delle lavoratrici domestiche non si applica alla donna extracomunitaria che si trovi in stato di gravidanza mentre presta irregolarmente servizio come domestica.
La donna che si trovi nelle condizioni suddette non può però essere espulsa (salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato) né durante lo stato di gravidanza, né durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio (art. 19, comma 2, lett. d, dlgs. n. 286/1998).
La stessa ha diritto a un permesso di soggiorno, per cure mediche, sino a sei mesi dalla nascita del figlio. Questo permesso di soggiorno non è rinnovabile (art. 28, lett. c, D.P.R. n. 394/1999).
Alla stessa sono inoltre assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, a parità di trattamento con i cittadini italiani, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè non continuative, per malattia e infortunio.
In particolare, è in ogni caso garantita la tutela sociale della gravidanza e della maternità secondo quanto previsto dalla l. n. 405/1975 (recante l'Istituzione dei consultori familiari), dalla l. n. 194/1978 (recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), dal Decreto del Ministro della sanità 6/3/1995 (recante l'aggiornamento del D.M. 14/4/1984, che disciplina i Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza) (art. 35, dlgs. n. 286/1998).

(a cura di Ada Lucia De Cesaris)