Principali
norme sull'immigrazione
Permesso
di soggiorno
ASSISTENZA
SANITARIA agli immigrati
L'iscrizione
al Servizio Sanitario Nazionale garantisce agli stranieri
la piena assistenza sanitaria a parità di condizioni
con i cittadini italiani.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN
Stranieri titolari
di permesso di soggiorno, o che abbiano richiesto il rinnovo,
per uno dei seguenti motivi:
- Lavoro subordinato
ed autonomo;
- Iscrizione
liste di collocamento;
- Motivi familiari
e ricongiungimento familiare
- Asilo politico
e richiesta di asilo politico (i richiedenti asilo politico
sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei cittadini
italiani disoccupati iscritti nelle liste di collocamento);
- Attesa adozione;
- Affidamento;
- Acquisto della
cittadinanza;
- Asilo umanitario
e richiesta di asilo umanitario.
Rientrano in questa categoria:
a) coloro
che hanno un permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale (art.18,c1, Dlgs.286/98)
b) i minori di anni 18 (art.19 c.2 lettera a) Dlgs.
286/98 )
c) donne in stato di gravidanza e di puerperio, fino
ad un massimo di sei mesi di vita del bambino (art.
19 c.2 lettera d) Dlgs 286/98)
d) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi
umanitari (art. 20 c.1 Dlgs 286/98)
e) stranieri ospitati presso centri di accoglienza
(art. 40 c.1 Dlgs 286/98)
- Motivi di
salute ( rilasciato in caso di proroga del permesso di
soggiorno ai cittadini stranieri i quali abbiano contratto
una malattia o subito un infortunio che non consenta loro,
allo scadere del permesso stesso, di lasciare il territorio
nazionale).
L'ASSISTENZA SANITARIA SI ESTENDE AI FAMILIARI A CARICO
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI.
NON E' NECESSARIA
LA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA è sufficiente l'effettiva
dimora.
Modalità
di iscrizione al SSN
ASSISTENZA SANITARIA PER I DETENUTI STRANIERI
Tutti i detenuti
stranieri hanno diritto all'iscrizione al SSN (Dlgs 230/99):
- Regolari
- Clandestini
- In semilibertà
- Soggetti a
misure alternative alla pena
I detenuti non
pagano la quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
a) Gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno, di durata superiore ai
tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria
al SSN, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di
malattia ed infortunio chiedendo l'iscrizione volontaria
mediante:
- Polizza assicurativa valida sul territorio nazionale con
istituto assicurativo italiano o straniero
- Iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo pari
a € 387,34 non frazionabile.
L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale e si estende
anche ai familiari a carico.
b) L'iscrizione
volontaria può essere richiesta anche dagli stranieri
soggiornanti in Italia per :
- Motivi di studio attraverso la corresponsione di un contributo
pari a € 149,77
- Gli stranieri collocati alla pari attraverso la corresponsione
di un contributo pari a € 219,49
L'iscrizione
volontaria non è valida per i familiari a carico.
MODALITA' DI ISCRIZIONE AL SSN
- La domanda
di iscrizione deve essere effettuata presso il Presidio
Distrettuale dell'ASL del comune di residenza o di
dimora
- Per fare domanda
sono necessari i seguenti documenti:
1. Autocertificazione
di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
2. Permesso di soggiorno in corso di validità
o richiesta di rinnovo ( superiore a tre mesi, anche
di durata inferiore se studente o collocato alla pari)
3. Codice fiscale
4. Ricevuta di versamento della somma dovuta
Non è
necessaria la residenza anagrafica in Italia
ASSISTENZA PER GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON
ISCRITTI AL SSN
Gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno inferiore ai tre mesi,
non iscritti al SSN, possono usufruire delle prestazioni
del SSN attraverso la stipula di una polizza assicurativa
privata contro il rischio di malattie de infortunio.
STRANIERI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
Gli stranieri
che hanno presentato domanda di regolarizzazione hanno diritto
all'iscrizione temporanea al SSN.
L'iscrizione ha una durata semestrale ed è rinnovabile.
MODALITA'
DI ISCRIZIONE
- La domanda
di iscrizione deve essere effettuata presso Presidio
Distrettuale dell'ASL del comune di residenza o dimora
- Per fare domanda
sono necessari i seguenti documenti:
1. dichiarazione
dati anagrafici
2. documentazione
comprovante la richiesta di regolarizzazione
STRANIERI NON TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Agli stranieri
privi di permesso di soggiorno sono assicurate dalle strutture
pubbliche e private accreditate le cure ambulatoriali ed
ospedaliere, in particolare :
· CURE
URGENTI, si qualificano come tali tutte le cure che non
possono essere differite senza pericolo per la vita o danno
per la salute della persona
· CURE ESSENZIALI relative a malattie non pericolose
nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero
determinare danni alla salute o rischi per la vita ( cronicizzazioni,
aggravamenti ecc. )
In particolare
vengono tutelate:
· I programmi di medicina preventiva
· La gravidanza e la maternità
· La salute del minore
· Le vaccinazioni
· Gli interventi di profilassi internazionale
· La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive
IL TESSERINO STP
Il tesserino
STP viene rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti
in Italia, privi di permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili
al SSN.
Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi
ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS , indipendentemente dal
domicilio del richiedente.
Il rilascio del tesserino è subordinato alla dichiarazione
di indigenza dello straniero che attesti di essere privo
di risorse economiche.
Il codice regionale
STP da diritto all'assistenza sanitaria:
· ambulatoriale
· ospedaliera
· farmaceutica
Il tesserino
STP ha una durata semestrale, rinnovabile in caso di permanenza
dello straniero sul territorio nazionale.
Le prestazioni
sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket).
L'accesso alle
strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con il permesso di soggiorno non comporta alcun tipo di
segnalazione all'autorità di Pubblica Sicurezza,
salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità
di condizioni con i cittadini italiani.
LA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA
La straniera
in stato di gravidanza, priva di permesso di soggiorno,
ha diritto:
- Al permesso
di soggiorno per la durata della gravidanza e per i sei
mesi successivi.
La richiesta
di permesso di soggiorno deve essere inoltrata presso
la Questura, presentando i seguenti documenti:
a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato
( mod. IPS 209 )
b) Passaporto in corso di validità o documento
equipollente ( attestazione consolare )
c) Certificato medico rilasciato da una struttura pubblica,
o vidimato dalla ASL, attestante lo stato di gravidanza
e la data presunta del parto
d) Dichiarazione di ospitalità ai sensi dell'art.
7 Dlgs 286/98
e) 4 fotografie formato tessera
f) 1 marca da bollo da € 10,33
- All'iscrizione
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
- All'Assistenza
sanitaria gratuita per tutti gli accertamenti di diagnostica
strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni
specialistiche ai fini della tutela della maternità
Il D.lgs 286/98
sancisce il divieto di espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'art 13, c.1, della donna in stato di gravidanza e nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Clicca
qui per scaricare il
volantino del Ministero della Sanità (formato PDF,
110 kB)
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